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Un rapido sguardo alle legislazioni sui “Food Packaging” in Italia
È’ evidente come negli ultimi anni, l’evoluzione del packaging dei prodotti alimentari ci abbia posto di fronte a sfide sempre più complesse, che vanno dalla capacità di proteggere gli alimenti dall’ambiente circostante alla capacità di proteggere l’ambiente dall’alimento, in una dialettica di promozione reciproca del “contenuto” attraverso il “contenitore”.

Il dibattito pubblico nazionale sulla sicurezza e sulla qualità alimentare ha così assunto una portata senza precedenti da un lato per la rilevanza che gli imballaggi alimentari rivestono nel contesto più ampio del sistema rifiuti, dall’altro per il crescente ruolo che il rischio riveste nel condizionare le scelte e le tendenze dei consumatori. Per quanto riguarda il livello nazionale, la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato Testo Unico ambientale.

Tale provvedimento ridefinisce la gestione degli imballaggi, parallelamente alla normativa sui rifiuti e conferma il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi allo scopo di perseguire precisi obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

Le nuove norme hanno sostituito dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 152/2006) quelle del Dlgs 22/1997 (cd. "Decreto Ronchi", abrogato a partire dalla stessa data) e sono contenute nella "Parte quarta" del Dlgs 152/2006, ed in particolare negli articoli dal 217 al 226. In particolare il decreto disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne, ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurarne un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati: prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 217).

La disciplina prevede che gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi garantiscano secondo i principi della “responsabilità condivisa” che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

Il decreto recepisce i principi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata ed aggiornata dalla direttiva 2004/12/CE. Tale normativa prevede il soddisfacimento di requisiti essenziali che si pongono come obiettivo quello di promuovere la valorizzazione degli imballaggi a fine vita e si identificano con le caratteristiche di composizione, riutilizzabilità e recuperabilità degli imballaggi mediante riciclo dei materiali, recupero di energia oppure mediante compostaggio e biodegradazione.
Le norme di riferimento elaborate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) sono state poi tradotte (o in corso di traduzione) dagli enti di normazione nazionali, tra cui l’UNI per l’Italia.

In tale contesto vanno considerate anche le Norme UNI EN ISO serie 14001, del 2004, che rappresentano i riferimenti Internazionali adottati a livello Europeo e Nazionale per la tutela delle aziende e dell’ambiente, fissando i requisiti da rispettare per migliorare il rapporto impresa - opinione pubblica relativamente al rispetto per l'ambiente. Il cuore delle norme è quello riguardante i Sistemi di Gestione per l'Ambiente (SGA), considerati lo strumento principale per promuovere efficacemente l'attività di miglioramento ambientale.

L'uso delle norme UNI EN ISO serie 14001 riguarda le organizzazioni che vogliono dotarsi di un SGA e sottoporsi (in maniera volontaria) ad una valutazione del loro sistema da parte di un Ente terzo per una possibile certificazione di conformità. Oltre alla disciplina generale sugli imballaggi nella fase di utilizzo e di rifiuto, il Food Packaging ha visto anche lo sviluppo di un’ampia regolamentazione dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti. A livello nazionale il riferimento è costituito dal decreto ministeriale del 21 marzo del 1973. A livello comunitario si fa riferimento ai regolamenti 882/2004/CE sicurezza alimentare, 1935/2004/CE quadro, 2023/2006/CE GMP, 282/2008/CE riciclo.

In particolare il regolamento comunitario 2023/2006 obbligherà dal 1° agosto 2008 i produttori, i trasformatori e i distributori di contenitori, imballaggi, utensili e macchinari destinati a venire a contatto con gli alimenti ad applicare al loro interno le buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices - GMP) in modo adeguato.

Il regolamento riguarda anche le aziende agroalimentari, i produttori di alimenti, la ristorazione e la distribuzione in quanto concorrono alla sicurezza della filiera produttiva.

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