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| Allevamento di razze autoctone da latte – ovicaprini |
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1 - La razza dal cui latte si ottiene il formaggio oggetto di un Presidio può non essere una razza autoctona (benché Slow Food incoraggi sempre la reintroduzione di razze autoctone ogni qualvolta ciò sia possibile), ma deve però appartenere a razze adatte all'ambiente e al territorio definito dal disciplinare di Presidio. Il formaggio deve essere prodotto unicamente con latte ottenuto da vacche di proprietà del produttore del Presidio. Sono ammesse deroghe autorizzate da Slow Food solo se opportunamente giustificate.
Se si utilizza una razza autoctona per la produzione, questo dato deve essere sempre indicato in etichetta.
2 - I capi allevati devono essere obbligatoriamente iscritti al libro genealogico della razza o nel caso al registro anagrafico, depositati presso l’associazione allevatori di riferimento, che provvede a eseguire i controlli funzionali.
3 - L’allevamento dei capi deve essere di tipo brado e semibrado, deve tenere conto del benessere degli animali e deve rispettare le condizioni minime di igiene all’interno dei locali di ricovero. Le strutture e i ricoveri devono essere opportunamente dimensionati e il pavimento degli ambienti deve essere pieno (truciolo, paglia o altro materiale per lettiere) e non grigliato.
Il carico animale per ettaro non dovrà superare quello riportato dai disciplinari di produzione biologica. Devono essere mantenuti sotto controllo i fattori microclimatici ambientali (temperatura, umidità, illuminazione, velocità dell’aria, polverosità, gas nocivi).
4- L'alimentazione di base per agnelli e capretti è il latte naturale, di preferenza quello materno. Si prevede quindi che siano alimentati solo parzialmente con latte ricostituito. Lo svezzamento non può avvenire prima di 45 giorni.
5 – E' obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, garantendo loro il soddisfacimento dei fabbisogni nutritivi e protezione da agenti atmosferici sfavorevoli.
6 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, di farine di origine animale (carne e pesce e farina di latte), di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge.
Come integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame allo stato brado, si possono utilizzare fieno di prato stabile (almeno il 20% della razione integrativa) e concentrati a base di mais, orzo, fava, favino, pisello proteico, triticale, crusca e germe di grano.
7 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze disagi agli animali. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento. I tempi di sospensione devono essere doppi rispetto a quelli previsti per legge. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Sono ammesse unicamente le vaccinazioni consentite per legge.
8 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili. La tosatura deve essere effettuata in momenti climatici favorevoli.
9 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità del latte. Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale.
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