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Allevamento di razze autoctone da carne - suini
 
1 – La razza oggetto di Presidio deve essere una razza autoctona del territorio indicato e allevata localmente, come comprovato da notizie storiche, da almeno 50 anni grazie ad una interazione favorevole tra l’ambiente e la razza. E' necessario in ogni caso rispettare sempre le caratteristiche di allevamento proprie di ogni razza.

2 - I capi allevati devono essere iscritti al libro genealogico della razza o al registro anagrafico, se esistenti, e depositati presso l’associazione allevatori di riferimento che provvede a eseguire i controlli funzionali. Ogni individuo deve essere riconoscibile con numerazione progressiva apposta all’orecchio.

3 - L’allevamento dei capi deve preferibilmente essere di tipo brado e semibrado e, nel caso della stabulazione fissa (se opportunamente motivata), deve tenere conto del benessere degli animali e deve rispettare le condizioni minime d’igiene all’interno dei locali di ricovero. Gli animali non devono essere segregati in spazi angusti: devono avere la possibilità di muoversi, in ambienti che dispongano di una zona di sosta, coperta, con pavimento di terra, e di una zona di attività, non coperta. E’ da escludere l’utilizzo di strutture con pavimentazione a griglia o in cemento.
I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni agli animali e devono essere costruiti in modo da consentire loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Nei sistemi di allevamento che prevedono delle aree esterne di stabulazione, gli spazi all’aperto devono essere provvisti di riparo dalle intemperie.
Deve essere garantita una fonte continua di approvvigionamento idrico sia all’interno che all’esterno dei locali di ricovero.
I ricoveri devono disporre di una lettiera in materiale vegetale secco e, preferibilmente, essere al riparo da fonti di rumore che potrebbero infastidire gli animali.
La temperatura, l'umidità relativa dell'aria, le concentrazioni di gas, la circolazione dell'aria e la quantità di polvere devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
I suini devono avere accesso permanente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, ecc) senza compromettere la salute.
Il carico animale per ettaro non dovrà superare quello riportato dai disciplinari di produzione biologica. Per quanto riguarda le nursery si applicano i criteri del regolamento del biologico.

4 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con ogm, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge. Le farine di latte sono proibite dopo lo svezzamento.
Come integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame allo stato brado, si possono utilizzare foraggio verde e granella a base di mais, orzo, frumento, crusca, sfarinati.
Altri alimenti ammessi sono latticello, leguminose proteiche (fave, favino, pisello proteico) barbabietola da foraggio, topinambur, zucca, castagne, ghiande e altri prodotti, ortaggi, leguminose o cereali del territorio.
I suinetti non devono essere svezzati prima dei 40 giorni d’età. Dopo la seconda settimana di vita si devono mettere a disposizione dei suinetti granella e foraggio.

5 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze disagi agli animali.
Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento. I tempi di sospensione devono essere doppi rispetto a quelli previsti per legge.
Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad esempio al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi.
Sono ammesse unicamente le vaccinazioni consentite per legge.

6 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili, esclusa la castrazione. La castrazione dei maschi deve avvenire entro le 6 settimane di età ed essere effettuata unicamente da un veterinario .

7 - I suini devono essere macellati dopo aver raggiunto almeno 12 mesi di vita e un peso morto non inferiore a quello minimo prescritto dal disciplinare di produzione del singolo prodotto e rispettoso delle caratteristiche delle diverse razze.

9 - La macellazione deve avvenire all'interno della zona di produzione, in macelli pubblici o in locali privati autorizzati dall’autorità sanitaria pubblica e appositamente preparati, sotto la supervisione del medico veterinario incaricato e nei giorni preposti alla macellazione. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto e alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio che nella sosta, di animali provenienti da allevamenti diversi.

10 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni.

Formaggi e latticini
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Pesca e trasformati
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Allevamento di suini
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Fondazine Slowfood per la Biodiversità ONLUS La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus difende la biodiversità alimentare e le tradizioni gastronomiche di tutto il mondo, promuove un'agricoltura sostenibile, rispettosa dell'ambiente, dell'identità dei popoli e del benessere animale