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| Allevamento di razze autoctone da carne - bovini |
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1 - La razza oggetto di Presidio deve essere una razza autoctona di uno specifico territorio, e allevata localmente, come comprovato da notizie storiche, da almeno 50 anni grazie ad una interazione favorevole tra l’ambiente e la razza. E' necessario in ogni caso rispettare sempre le caratteristiche di allevamento proprie di ogni razza.
2 - I capi allevati devono essere obbligatoriamente iscritti al libro genealogico della razza o, nel caso, al registro anagrafico, depositati presso l’associazione allevatori di riferimento, che provvede a eseguire i controlli funzionali.
3 - L’allevamento degli animali deve essere più possibile adattato al comportamento tradizionale della razza, allo stato brado e semibrado, riducendo al minimo la permanenza in stalla, che comunque deve essere dotata degli opportuni box. I box devono avere un minimo del 50% della superficie coperto da paglia (la superficie sufficiente evitare problemi di sovraffollamento e consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali della specie è di tre m2 per capo). Devono essere messe in atto tutte le pratiche volte a favorire il benessere degli animali allevati e previste dalla normativa comunitaria.
E’ consentito il ristallo in fase di finissaggio per un periodo di almeno 4 mesi prima della macellazione, con una posta adeguatamente dimensionata in funzione della crescita dell’animale.
Deve essere garantita la linea vacca-vitello: l’allevamento dei vitelli deve avvenire presso la madre per almeno i primi tre mesi di vita, allo scopo di garantire l’assunzione di colostro e l’alimentazione, almeno parziale, con latte non ricostituito.
4 - L’alimentazione nella stagione di monticazione (qualora sia prevista), deve basarsi fondamentalmente sulla pratica del pascolo (giornaliero/stagionale), in modo specifico per gli animali da riproduzione. Per la salvaguardia dei pascoli e la garanzia dell’estensività dell’allevamento deve essere dichiarato il carico massimo consentito (in UBA/ha – verosimilmente fra 1,0 e 2,0 UBA/ha). In ogni caso Slow Food incentiva la fienagione da prato stabile e la rotazione dei coltivi.
5 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale (fra cui i panelli di estrazione), oltre ai prodotti vietati per legge.
L’utilizzo di paglia come alimento dei capi allevati è vietato. Come integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame allo stato brado si possono utilizzare fieni di prato naturale (almeno il 20% della razione integrativa) e farine o fioccati di cereali (mais, orzo, frumento, avena, triticale), ivi comprese crusche e germi, e inoltre: fava, favino, pisello proteico, farina di erba medica ed eventuali foraggi, cereali e leguminose tipiche del territorio. E' ammessa la somministrazione del semisecco e la somministrazione tramite unifeed ma esclusivamente di materia secca. Si consiglia l’adozione - per gli alimenti somministrati - di trattamenti di micorizzazione sulle coltivazioni.
6 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali.
In caso d’impiego di farmaci convenzionali è necessario che venga acquisita ed archiviata una prescrizione veterinaria con espressa indicazione del tipo di prodotto (principi attivi e nome commerciale), diagnosi, posologia, metodo di somministrazione, durata del trattamento mai inferiore ai termini di legge. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati. I tempi di sospensione devono essere raddoppiati rispetto ai minimi imposti dalla legge.
È vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita).
Le integrazioni vitaminiche e gli integratori minerali sono esclusi dopo l’ottavo mese di vita, salvo casi particolari su prescrizione veterinaria.
7 - Le carni oggetto di Presidio devono provenire da capi macellati a un minimo di 14 mesi.
8 - La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei, situati all’interno della zona di produzione; al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni di stress nell’animale, particolare cura va prestata al trasporto e alla sosta prima della macellazione. Devono essere evitati l’utilizzo di mezzi impropri per il carico e lo scarico degli automezzi e la promiscuità, in viaggio e in sosta, fra animali provenienti da allevamenti diversi.
9 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni e dell’etichettatura.
Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale.
È obbligatoria l’adozione di sistemi di tracciabilità volontaria che prevede di riportare in etichetta:
- Codice identificativo (orecchino)
- Paese di nascita
- Paese di allevamento (ingrasso)
- Razza
- Categoria
- Sesso
- Età in mesi
- Mesi di ingrasso
- Ragione sociale allevamento e codice stalla
- Comune dell’allevamento
- Data di macellazione
- Bollo del macello
- Paese di sezionamento
- Bollo di sezionamento
Si devono quindi introdurre e diffondere sistemi avanzati di controllo volti a prevenire gli errori e le frodi possibili con i sistemi tradizionali (marche auricolari e documentazioni cartacee).
10 - Qualsiasi deroga a quanto stabilito sopra deve essere preventivamente richiesta dal produttore e accuratamente motivata.
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus difende la biodiversità alimentare e le tradizioni gastronomiche di tutto il mondo, promuove un'agricoltura sostenibile, rispettosa dell'ambiente, dell'identità dei popoli e del benessere animale
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