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| Allevamento di razze autoctone da carne - ovicaprini |
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1 - La razza oggetto di Presidio deve essere una razza autoctona, di uno specifico territorio, e allevata localmente, come comprovato da notizie storiche, da almeno 50 anni grazie ad una interazione favorevole tra l’ambiente e la razza. E' necessario in ogni caso rispettare sempre le caratteristiche di allevamento proprie di ogni razza.
2 - I capi allevati devono essere obbligatoriamente iscritti al libro genealogico della razza o, nel caso, al registro anagrafico, depositati presso l’associazione allevatori di riferimento, che provvede a eseguire i controlli funzionali.
3 - L’allevamento dei capi deve essere di tipo brado e semibrado e deve tenere conto del benessere degli animali, deve rispettare le condizioni minime di igiene all’interno dei locali di ricovero. La stabulazione fissa può essere concessa, se preventivamente richiesta dal produttore, e opportunamente motivata. Le strutture e i ricoveri devono essere opportunamente dimensionati e il pavimento degli ambienti deve essere pieno (truciolo, paglia o altro materiale per lettiere) e non grigliato. Devono essere mantenuti sotto controllo i fattori microclimatici ambientali (temperatura, umidità, illuminazione, velocità dell’aria, polverosità, gas nocivi).
4 - Il carico animale per ettaro non dovrà superare quello riportato dai disciplinari di produzione biologica. Salvo deroghe si applicano le norme di allevamento richieste per la certificazione biologica.
5 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, di farine di origine animale (carne e pesce e farina di latte), di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge.
Come integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame al pascolo, si possono utilizzare fieno di prato stabile (almeno il 20% della razione integrativa) e concentrati a base di mais, orzo, fava, favino, pisello proteico, triticale, crusca e germe di grano.
I capretti e gli agnelli non devono essere svezzati prima dei 45 giorni d’età.
6 - Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere utilizzati, su prescrizione del veterinario, esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze disagi agli animali.
Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento. I tempi di sospensione devono essere doppi rispetto a quelli previsti per legge. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati.
È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Sono ammesse unicamente le vaccinazioni consentite per legge.
7 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili, esclusa la castrazione. La tosatura deve essere effettuata in momenti climatici favorevoli.
8 - La macellazione deve avvenire almeno dopo 60 giorni di vita per gli agnelli e i capretti da carne. È vietata la macellazione di agnelli non ancora svezzati.
9 - La macellazione deve avvenire all'interno della zona di produzione, in macelli pubblici o in locali privati autorizzati dall’autorità sanitaria pubblica e appositamente preparati, sotto la supervisione del medico veterinario incaricato e nei giorni preposti alla macellazione. Al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata al trasporto ed alla sosta prima della macellazione evitando l'utilizzo di mezzi cruenti per il carico e lo scarico degli automezzi e la promiscuità, sia nel viaggio che nella sosta, di animali provenienti da allevamenti diversi.
10 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni.
Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale.
È obbligatoria l’adozione di sistemi di tracciabilità volontaria che prevede di riportare in etichetta:
- Codice identificativo (orecchino)
- Paese di nascita
- Paese di allevamento (ingrasso)
- Razza
- Categoria
- Sesso
- Età in mesi
- Mesi di ingrasso
- Ragione sociale allevamento e codice stalla
- Comune dell’allevamento
- Data di macellazione
- Paese di macellazione
- Bollo del macello
- Paese di sezionamento
- Bollo di sezionamento
Si devono quindi introdurre e diffondere sistemi avanzati di controllo volti a prevenire gli errori e le frodi possibili con i sistemi tradizionali (marche auricolari e documentazioni cartacee).
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