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| Allevamento di razze avicole |
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1 - La razza allevata deve essere una razza autoctona di uno specifico territorio. L’approvvigionamento degli animali deve essere fatto esclusivamente presso le aziende che possiedono nuclei di riproduttori accreditati e controllati.
2 - L’allevamento degli animali deve essere all’aperto, allo stato brado e semibrado, riducendo al minimo la permanenza in ambienti chiusi e favorendo tutte quelle pratiche che tutelano il benessere degli animali allevati.
Gli animali devono essere allevati a terra. È vietato l’allevamento in gabbia.
L’acqua potabile deve essere disponibile in qualsiasi momento della giornata.
Gli abbeveratoi e le mangiatoie devono essere in numero e dimensioni sufficienti.
Si devono garantire almeno 8 ore di buio consecutivo agli animali.
I ricoveri che li ospitano devono comprendere un’area coperta (pollaio) e una scoperta (recinto esterno). Il pavimento degli ambienti chiusi deve essere pieno e ricoperto da lettiera (truciolo, paglia o altro materiale per lettiere).
I ricoveri devono essere ben isolati e adeguatamente ventilati pratiche che oltre al beneficio del risparmio energetico evitano la formazione di condensa, e di conseguenza l’umidificazione della lettiera.
Nei ricoveri si dovrà rispettare un periodo di riposo (tutto vuoto) di almeno 20 giorni tra un ciclo produttivo e il successivo. I tempi di riposo aumentano per le aree all’aperto con un minimo di 40 giorni.
3 - Le densità massime accettate sono quelle riportate nel corrispondente disciplinare di produzione (e comunque sempre al di sotto dei 30 Kg per mq). Deve inoltre essere garantita la disponibilità di posatoi adatti all’entità e alla taglia dei volatili allevati.
Si deve provvedere ad una adeguata gestione dei parametri ambientali (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, qualità dell’aria, rumore).
4 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, di farine di origine animale (carne, pesce e latte), di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge.
La fase di ingrasso, dopo i 35 giorni d’età, deve contenere una quota rilevante di cereali, al punto che la razione sia costituita per almeno il 90% da cereali e leguminose e/o loro sottoprodotti. E' necessario che gli animali possano accedere quando è possibile (stagione) al pascolo e/o vengano somministrati loro vegetali verdi freschi.
5 - La salute degli animali è garantita da buone condizioni igieniche dell’allevamento, dal movimento e da tecniche volte ad esaltare le difese organiche dell’animale. La profilassi vaccinale viene attuata, secondo il grado di necessità, contro le principali malattie infettive.
Non vengono realizzate profilassi farmacologiche di tipo preventivo e/o sistematiche, evitando in particolare coccidiostatici e/o anticoccidici. Negli interventi terapeutici viene data preferenza a prodotti fitoterapici ed omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici vengono utilizzati, su prescrizione del veterinario, solo se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali.
L’uso di medicinali veterinari viene registrato a cura del veterinario sulle apposite schede e dichiarato all’autorità di controllo prima della commercializzazione degli animali. Questi ultimi, quando trattati, devono poter essere identificabili, singolarmente o a gruppi, e non possono essere macellati prima che sia passato un periodo di sospensione almeno doppio di quello previsto per legge.
Vietato l’uso di sostanze ormonali, come stimolatori della crescita.
6 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali (esempio la troncatura del becco) e altre operazioni simili, esclusa la castrazione. La castrazione degli avicoli è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione. Altra pratica ammissibile è l’asportazione dei bargigli negli animali castrati, ma effettuata esclusivamente dopo 40 giorni dalla castrazione.
7 - Nella fase che porta alla macellazione e nel momento della macellazione stessa, gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.
Il trasporto degli animali deve compiersi in modo da affaticarli il meno possibile, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore.
Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.
Non devono passare più di 12 ore tra la fine delle operazioni di carico e l’inizio della macellazione.
8 - Sono da destinare alla macellazione gli animali che hanno raggiunto almeno i 120 giorni di vita.
9 - La macellazione deve avvenire in azienda o in macelli esterni ubicati ad una distanza non superiore a 50 Km dall'azienda agricola richiedente, tutti autorizzati dall’autorità sanitaria pubblica. Gli animali durante la fase di trasporto devono essere protetti da condizioni climatiche avverse per evitare fonti di stress e mortalità.
Ogni partita di animali in entrata al macello deve essere accompagnata dal certificato sanitario rilasciato dai servizi veterinari pubblici competenti e da un certificato di scorta predisposto dal responsabile dell’allevamento.
Il macello deve garantire la rintracciabilità dei capi in oggetto in ogni fase della lavorazione. A questo scopo deve essere redatto e sottoscritto un protocollo di lavoro che illustra le modalità di macellazione, preparazione e conservazione delle carni.
10 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni. Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale.
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