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Allevamento di razze cunicole
 
1 - La razza allevata deve essere una razza autoctona del territorio indicato e allevata localmente, come comprovato da notizie storiche, da almeno 50 anni grazie ad un’interazione favorevole tra l’ambiente e la razza.

2 - I capi allevati devono essere al registro anagrafico se esistente, e devono comunque essere capi di razza pura. Gli incroci di prima generazione non potranno rientrare nella produzione del Presidio.

3 - L’allevamento degli animali deve favorire tutte quelle pratiche che tutelano il benessere degli animali allevati. Le strutture e/o le attrezzature d’allevamento devono essere di superficie adeguata alle necessità degli animali, e devono altresì garantire sufficiente arieggiamento e luminosità dei locali.
Gli animali devono essere allevati a terra o in gabbie che garantiscano spazi minimi per le fattrici e per i soggetti destinati all’ingrasso. Dalla fase di accrescimento fino a quella del raggiungimento della maturità sessuale è previsto l'allevamento in gabbioni comuni. Al raggiungimento della maturità sessuale gli animali potranno essere allevati in gabbie singole ma il cui spazio sia triplo rispetto a quello delle gabbie normalmente in commercio L’acqua potabile deve essere disponibile in qualsiasi momento della giornata.
Si devono garantire almeno 8 ore di buio consecutivo agli animali.
Lo svezzamento non deve essere praticato prima dei 35 giorni di vita.

4 - L’alimentazione deve essere basata su alimenti naturali e non prevede l’utilizzo di urea, insilati, di farine di origine animale (carne, pesce e latte), di alimenti semplici e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi tipo di additivo, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge.
La fase di ingrasso, dopo i 35 giorni d’età, deve contenere cereali e leguminose somministrati attraverso mangime pellettato certificato biologico a cui l'allevatore stesso potrà aggiungere alimenti semplici quali fieno di buona qualità, orzo, lino etc.. Si deve obbligatoriamente mettere a disposizione degli esemplari allevati foraggio così come paglia, balle d’erba o fibra (legno) per soddisfare il bisogno degli animali di rosicchiare.

5 - La salute degli animali è garantita da buone condizioni igieniche dell’allevamento, dal movimento e da tecniche volte ad esaltare le difese organiche dell’animale. La profilassi vaccinale viene attuata, secondo il grado di necessità, contro le principali malattie infettive.
Non vengono realizzate profilassi farmacologiche di tipo preventivo e/o sistematiche, evitando in particolare coccidiostatici e/o anticoccidici. Negli interventi terapeutici viene data preferenza a prodotti fitoterapici ed omeopatici, mentre antibiotici o medicinali veterinari allopatici vengono utilizzati, su prescrizione del veterinario, solo se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze e disagi agli animali.
L’uso di medicinali veterinari viene registrato a cura del veterinario sulle apposite schede e dichiarato all’autorità di controllo prima della commercializzazione degli animali. Questi ultimi, quando trattati, devono poter essere identificabili, singolarmente o a gruppi, e non possono essere macellati prima che sia passato un periodo di sospensione almeno doppio di quello previsto per legge. E’ vietato l’uso di sostanze ormonali.

6 - Sono banditi interventi di mutilazione degli animali e altre operazioni simili, esclusa la castrazione.

7 - Nella fase che porta alla macellazione e nel momento della macellazione stessa, gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. Il trasporto degli animali deve compiersi in modo da affaticarli il meno possibile, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore.
Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto. Non devono passare più di 12 ore tra la fine delle operazioni di carico e l’inizio della macellazione.

8 - Sono da destinare alla macellazione gli animali che hanno raggiunto almeno i 100 giorni di vita.

9 - La macellazione deve avvenire in azienda o in macelli esterni ubicati ad una distanza non superiore a 50 Km dall'azienda agricola richiedente, tutti autorizzati dall’autorità sanitaria pubblica.
Ogni partita di animali in entrata al macello deve essere accompagnata dal certificato sanitario rilasciato dai servizi veterinari pubblici competenti e da un certificato di scorta predisposto dal responsabile dell’allevamento.
Il macello deve garantire la rintracciabilità dei capi in oggetto in ogni fase della lavorazione. A questo scopo deve essere redatto e sottoscritto un protocollo di lavoro che illustra le modalità di macellazione, preparazione e conservazione delle carni.

10 - Devono essere rispettate tulle le norme in vigore in merito alla tracciabilità e rintracciabilità delle carni. Gli allevatori devono essere a conoscenza di tutte le norme in materia di benessere animale.

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